Art. 2.

      1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre o le esposizioni itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione anche a soli fini espositivi, l'addestramento e l'utilizzo di animali a scopo di lucro e per l'esposizione o lo svolgimento di attività di intrattenimento.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione per la conservazione della natura del Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i seguenti dati: numero, sesso, età e possibilità di nuova collocazione nel territorio nazionale degli animali posseduti.
      3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, ivi compresa quella derivante da riproduzione dei soggetti detenuti.
      4. Il divieto di cui al comma 1, con la sola eccezione delle mostre itineranti o delle esposizioni di cani e di altri animali, si applica entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per sei mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con

 

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la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. In caso di mancata comunicazione degli animali posseduti si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da 25.000 euro a 50.000 euro.
      6. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.